L.R. 07 Dicembre 1990, n. 87
(Pubblicata nel BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE LAZIO n° 34 del 15 Dicembre 1990)
Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio.
Numero: 0087
(Pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1990, n. 0034, S.O. n. 0004) Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio.
TITOLO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Finalita’.
1. Con la presente legge, la Regione Lazio, nell’ambito delle funzioni ad essa trasferite a norma dell’articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, disciplina l’esercizio della pesca nelle acque interne della regione e delle attivita’ ad essa connesse, secondo i principi di tutela, conservazione ed incremento del patrimonio ittico nonche’ di protezione e di razionale gestione degli ambienti acquatici al fine di garantire anche lo sviluppo delle attivita’ ittiche e di acquacoltura e la valorizzazione dei relativi prodotti.
2. La sfera di applicazione della presente legge comprende le acque interne del Lazio, come definite dal successivo articolo 7, primo comma.
Art. 2.
Pesca ed acquacoltura.
1. Ai fini e per gli effetti della presente legge e della normativa regionale vigente in materia, costituiscono prodotti della pesca e dell’acquacoltura: i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri organismi abitualmente viventi nell’ambiente acquatico.
2. Per esercizio della pesca si intende ogni forma di raccolta e di cattura di pesci, crostacei e molluschi.
3. Per acquacoltura si intende ogni forma di allevamento degli organismi viventi di cui al precedente primo comma.
Art. 3.
Funzioni amministrative.
1. Le funzioni amministrative regionali in materia di tutela ed incremento della pesca nelle acque interne sono delegate alle amministrazioni provinciali, a tempo indeterminato in conformita’ con l’articolo 9, lettera e) della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68. 2. Le amministrazioni provinciali, nell’esercizio delle funzioni loro delegate, devono conformarsi alle norme della presente legge ed alle direttive di carattere generale che la Giunta regionale dettera’ alla luce degli indirizzi emanati dal Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68. 3. Restano alla competenza regionale la promozione della ricerca e della sperimentazione nel settore, le concessioni a scopo di pescicoltura di cui al terzo comma, dell’articolo 100, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la programmazione degli interventi per la tutela e l’incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attivita’ connesse, in conformita’ con le procedure definite con la legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, nonche’ la funzione di indirizzo e di coordinamento e le funzioni attinenti ai rapporti con le altre regioni, con lo Stato e con la Comunita’ economica europea. 4. Lo stabilimento ittiogenico di Roma, trasferito alla Regione Lazio, ai sensi dell’articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, costituisce la struttura tecnico-scientifica di supporto per la Regione nell’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, in particolare per quanto riguarda gli studi, la ricerca e la sperimentazione nel settore ittico e della tutela dell’ambiente in funzione della vita dell’ittiofauna.
5. Le amministrazioni provinciali nell’esercizio delle funzioni ad esse delegate, si avvalgono della consulenza tecnico-scientifica dello stabilimento ittiogenico di Roma e, per l’ittiopatologia, dell’istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana. 6. In deroga a quanto disposto dalla lettera g) dell’articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, con la presente legge non viene indicato il contingente del personale regionale da comandare presso gli enti delegatari che dispongono gia’ di strutture operative per la trattazione della materia, in virtu’ della situazione istituzionale esistente all’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 4.
Commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne. 1. E’ istituita la commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne, composta da:
1) l’assessore regionale all’agricoltura, foreste, caccia e pesca o suo delegato, che la presiede;
2) gli assessori provinciali al ramo o loro delegati; 3) il dirigente del settore competente in materia dell’assessorato regionale all’agricoltura, foreste, caccia e pesca; 4) il dirigente dello stabilimento ittiogenico di Roma o suo delegato; 5) un rappresentante delle comunita’ montane, designato dalla delegazione regionale dell’UNICEM;
6) il direttore dell’istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana o suo delegato;
7) un dirigente dell’Assessorato regionale all’ambiente, o suo delegato (1);
8) il coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato, o suo delegato;
9) tre rappresentanti regionali dei pescatori di mestiere, designati dalle associazioni regionali riconosciute dalle cooperative; 10) un rappresentante regionale degli allevatori ittici designato dalle Organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello regionale;
11) quattro rappresentanti regionali dei pescatori dilettanti e sportivi, dei quali due designati dalla FIPS (Federazione italiana pesca sportiva) e due designati dalle altre associazioni operanti a livello regionale;
12) un rappresentante designato dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; 13) un rappresentante designato dall’unione regionale delle bonifiche; 14) un rappresentante designato dalla federazione unitaria sindacale regionale;
15) un rappresentante designato dalle associazioni protezionistiche e naturalistiche operanti nella Regione;
16) un esperto di ittiologia dell’universita’ di Roma; 17) un esperto di acquacoltura dell’universita’ della Tuscia di Viterbo;
18) un rappresentante dell’E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo per il Lazio).
2. La commissione consultiva regionale e’ costituita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale all’agricoltura, foreste caccia e pesca e dura in carica cinque anni. I suoi componenti possono essere riconfermati. 3. La commissione consultiva ha sede presso l’assessorato all’agricoltura, foreste, caccia e pesca; essa e’ convocata dal Presidente in sessione ordinaria almeno due volte l’anno per formulare pareri sull’attivita’ della Regione in materia di pesca. 4. Puo’ essere altresi’ convocata qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
5. Le sedute della commissione sono valide con l’intervento della meta’ piu’ uno dei membri ed in seconda convocazione con l’intervento di un terzo piu’ uno dei membri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parita’ prevale il voto del presidente. 6. Svolge le funzioni di segretario della commissione il dirigente dell’ufficio pesca regionale.
7. Il segretario redige processo verbale delle adunanze, ne cura la conservazione ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente. 8. La commissione e’ convocata mediante avviso inviato a ciascuno dei membri almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza. In caso di comprovata urgenza detto termine puo’ essere ridotto a tre giorni. L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
9. La commissione consultiva regionale esprime pareri in ordine ai provvedimenti regionali in materia di pesca e di allevamento ittico nelle acque interne, avanza proposte e suggerimenti per i programmi regionali di ripopolamento ittico, di programmi produttivi, di studi ed indagini sulle acque e sull’ittiofauna e sulla razionale gestione dei corpi idrici ai fini della conservazione delle specie acquatiche e del potenziamento del patrimonio ittico, nonche’ sulle modalita’ del coordinamento previsto dall’articolo 9, lettera d), della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, da parte della Giunta regionale, delle attivita’ svolte dalle amministrazioni provinciali nell’ambito delle deleghe ricevute. 10. La commissione, inoltre, propone direttive di carattere generale sulle concessioni di acquacoltura e piscicoltura nonche’ per la difesa dell’integrita’ e della qualita’ delle acque ai fini della conservazione del patrimonio ittico.
Art. 5.
Commissioni consultive provinciali.
1. Presso ogni provincia viene istituita una commissione consultiva provinciale per la pesca nella acque interne della quale si avvale l’amministrazione provinciale, nell’esercizio delle funzioni amministrative proprie o ad essa delegate in materia di pesca, in sostituzione della commissione provinciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, n. 797, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1960, n. 1349.
2. La commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne e’ nominata con provvedimento del presidente della giunta provinciale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e’ composta da:
1) il presidente della giunta provinciale o suo delegato che la presiede;
2) un esperto dell’ufficio pesca dell’amministrazione provinciale; 3) il dirigente del settore decentrato provinciale agricoltura, foreste, caccia e pesca della Regione Lazio, o suo delegato (2); 4) il dirigente dello stabilimento ittiogenico di Roma; 5) un rappresentante della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura;
6) tre rappresentanti dei pescatori di mestiere operanti nella provincia designati dalle associazioni regionali riconosciute dalle cooperative;
7) due rappresentanti della federazione italiana pesca sportiva (FIPS) e due rappresentanti delle altre associazioni riconosciute operanti a livello regionale;
8) il coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato, o suo delegato;
9) il dirigente del settore opere e lavori pubblici o suo delegato; 10) un rappresentante designato dalla federazione sindacale unitaria provinciale;
11) un rappresentante designato dalle comunita’ montane; 12) un rappresentante dei produttori del settore dell’acquacoltura, ove esistano.
3. Funge da segretario un funzionario provinciale nominato dalla commissione nella prima riunione su proposta del presidente della giunta provinciale.
4. La commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
5. Per le modalita’ di convocazione, la validita’ delle sedute e delle deliberazioni si applicano le norme di cui al precedente articolo. 6. La commissione consultiva provinciale formula suggerimenti e pareri su tutte le iniziative dell’amministrazione provinciale volte a incrementare e favorire la pesca, i ripopolamenti la piscicoltura, l’acquacoltura, la tutela dell’ittiofauna e la valorizzazione degli ambienti naturali, esprime pareri sui provvedimenti delle province riguardanti le limitazioni e i divieti temporanei; propone e coordina gli studi e le ricerche sulla consistenza dell’ittiofauna nelle acque pubbliche e private, formula proposte di programmi annuali e pluriennali di intervento nel settore.
Art. 6.
Programmi.
1. Sulla base degli indirizzi di carattere generale emanati dal Consiglio regionale in ossequio al dettato dell’articolo Il della legge regionale 15 maggio 1985, n. 68 e sulla base delle proposte ed i suggerimenti della commissione consultiva regionale di cui al precedente articolo 4, la Giunta regionale predispone, in conformita’ con le norme sulle procedure della programmazione di cui alla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, di intesa con le amministrazioni provinciali, programmi annuali e pluriennali di intervento nel settore della pesca e dell’acquacoltura, tenendo conto altresi’ delle iniziative proposte da comunita’ montane e comuni nonche’ da altri operatori pubblici e privati.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, tenendo conto delle proposte e delle iniziative delle amministrazioni provinciali predisporra’ la carta ittica regionale ed un piano di settore per la pesca e l’acquacoltura. 3. La carta ittica ha carattere vincolante per quanto attiene alla scelta delle specie da immettere nelle acque interne regionali e per la localizzazione delle attivita’ programmate dalla Regione o attuate dagli enti locali a norma della presente legge. 4. La Regione e le province, nell’esercizio delle funzioni di propria competenza in materia di pesca, possono avvalersi della collaborazione di istituti ed enti pubblici e privati che svolgono la propria attivita’ nel settore della pesca e dell’acquacoltura prescelti con motivato provvedimento per la particolare competenza in materia, sempreche’ non sia possibile provvedere in via prioritaria a mezzo dello stabilimento ittiogenico e/o dell’istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana.
TITOLO II ESERCIZIO DELLA PESCA
Art. 7.
Classificazioni delle acque.
1. Ai fini dell’applicazione della presente legge e’ considerata pesca nelle acque interne quella esercitata nelle acque fluviali e lacuali pubbliche e private comunicanti con quelle pubbliche del territorio della Regione Lazio, poste all’interno della linea congiungente i punti foranei esterni delle foci o degli altri sbocchi in mare.
2. Rientrano nelle acque interne gli stagni e i bacini di acqua salsa o salmastra.
3. Agli effetti della pesca, le acque interne della regione Lazio sono classificate in acque principali, quelle che per la loro portata e vastita’ e per le condizioni fisico-chimiche e biologiche consentono l’esercizio della pesca professionale; tutte le altre acque sono classificate secondarie.
4. Le acque secondarie si dividono in categoria «A», comprendente le acque prevalentemente popolate da salmonidi ed in categoria «B», comprendente le acque prevalentemente popolate da ciprinidi. 5. Sono escluse dalla classificazione di cui al precedente quarto comma, le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione, o comunque di bonifica, dove l’esercizio della pesca, al fine di salvaguardare la loro destinazione primaria, e’ soggetto alle particolari norme di cui al successivo Titolo IV.
6. Alla classificazione delle acque interne provvede la Giunta regionale, su proposta delle amministrazioni provinciali competenti per territorio, sentita la commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne.
7. La Regione provvede alla pubblicazione di cartografie illustrative della classificazione stessa ed alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo provvedimento.
Art. 8.
Classificazione della pesca.
1. La pesca nelle acque pubbliche interne e nelle acque private comunicanti con quelle pubbliche si divide nelle seguenti classi: pesca professionale o di mestiere e pesca sportiva o dilettantistica. 2. La pesca professionale e’ quella che viene esercitata quale attivita’ di lavoro esclusiva o prevalente a scopo di lucro da pescatori di mestiere in forma singola e associata.
3. La pesca sportiva o dilettantistica e’ quella che viene esercitata da dilettanti nel tempo libero, per diletto, senza scambio dei prodotti catturati e senza lucro.
4. Per esercitare la pesca professionale o sportiva e’ fatto obbligo di munirsi della relativa licenza di pesca secondo quanto stabilito al successivo articolo 9 ed essere in regola con il versamento delle tasse sulle concessioni regionali in conformita’ con le vigenti norme in materia. 5. I cittadini stranieri ed italiani residenti all’estero possono esercitare la pesca nelle acque interne della regione previo il solo versamento dell’importo relativo alle tasse di concessione regionale e alle soprattasse previste dalle norme regionali. Durante l’esercizio della pesca gli interessati devono essere muniti dell’attestazione del citato versamento nonche’ del passaporto o altro documento valido per l’accertamento della residenza all’estero. Il versamento suindicato consente l’esercizio della pesca per tre mesi. 6. Coloro i quali intendono esercitare la pesca a scopo di studio, ricerca e sperimentazione nelle acque interne della regione, devono ottenere apposita autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell’assessorato agricoltura foreste caccia e pesca, previo parere tecnico dello stabilimento ittiogenico. L’autorizzazione regionale e’ rilasciata a persona nominativamente indicata e deve precisare la motivazione, la durata, le acque e le specie per le quali viene concessa nonche’ le modalita’ di pesca. Tale autorizzazione esonera dall’obbligo della licenza di pesca, ed e’ esente dal pagamento della tassa e soprattassa sulle concessioni regionali. 7. Il personale del laboratorio centrale di idrobiologia, dello stabilimento ittiogenico di Roma, dell’istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana dell’amministrazione regionale e delle amministrazioni provinciali addetto ai servizi di pesca, nell’esercizio delle sue funzioni, e’ esonerato dall’obbligo di cui ai commi precedenti, purche’ munito di documento di riconoscimento dell’amministrazione di appartenenza.
8. Il personale degli enti di cui al precedente settimo comma non e’ tenuto, nell’esercizio delle proprie funzioni, a munirsi della licenza di pesca, non e’ quindi dovuto, in tal caso, il pagamento della tassa e soprattassa sulle concessioni regionali. 9. Gli addetti agli impianti di acquacoltura e ai laghetti artificiali di pesca sportiva, le cui acque sono pubbliche o comunicanti con quelle pubbliche, durante l’esercizio delle loro attivita’ nell’ambito degli impianti e dei laghetti stessi non sono tenuti a munirsi di 1icenza di pesca e sono esenti dal pagamento della tassa e soprattassa sulle concessioni regionali. I titolari degli impianti acquacoltura e dei laghetti sportivi debbono comunicare i nominativi degli addetti, con apposito elenco all’amministrazione provinciale competente per territorio e all’ufficio pesca della Regione Lazio che restituiranno una copia dell’elenco stesso, debitamente vistato. Tali elenchi dovranno essere esibiti in caso di controllo.
Art. 9.
Licenza di pesca.
1. Possono richiedere la licenza di pesca di tipo «A» o di tipo «B» coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta’. 2. La licenza di pesca puo’ essere richiesta dai minori di anni 18 che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta’ con l’assenso di chi esercita la potesta’ dei genitori o la tutela. In tal caso la licenza di tipo «A» e’ concessa con la qualifica di apprendista pescatore ed il titolare puo’ esercitare l’attivita’ solo in collaborazione e sotto la responsabilita’ di un pescatore professionista. L’apprendistato dura fino al compimento del diciottesimo anno di eta. 3. Al rilascio della licenza di pesca provvede l’amministrazione provinciale del luogo di residenza del richiedente. La domanda di rilascio della licenza di pesca, indirizzata al presidente della giunta provinciale, deve contenere l’indicazione del nome e cognome, del luogo e data di nascita e della residenza dell’interessato, nonche’ del tipo di licenza richiesta. Nella domanda l’interessato deve dichiarare espressamente di non avere riportato condanne per reati in materia di pesca e di non essere stato colpito per piu’ di due volte da sanzioni amministrative per violazioni in materia d pesca.
4. La residenza puo’ essere anche comprovata, a norma dell’articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, mediante esibizioni all’ufficio competente di documenti anche di identita’ personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti della pubblica amministrazione e contenenti l’attestazione del dato suindicato.
5. Nella domanda di rilascio della licenza di pesca di tipo «A» il richiedente deve inoltre dichiarare che intende esercitare la pesca come esclusiva o prevalente attivita’ lavorativa. 6. Alla domanda devono essere allegati:
a) due fotografie uguali e recenti, di cui una autenticata dal sindaco o dal notaio o da altro pubblico ufficiale; b) certificato di residenza ovvero dichiarazione sostitutiva prevista all’articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; c) attestazione del versamento relativo alla tassa e soprattassa di concessione regionale;
d) attestazione del versamento dell’importo corrispondente al costo del libretto;
e) marca da bollo da applicare sulla licenza; f) assenso dell’esercente la potesta’ dei genitori o la tutela per i minori di anni 18;
g) per le licenze di tipo «A», copia della domanda di iscrizione nell’elenco di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. 7. La licenza di pesca ha la validita’ su tutto il territorio nazionale per sei anni, subordinatamente al pagamento delle tasse e soprattasse previste dalle vigenti norme in materia di tassa sulle concessioni regionali.
8. La licenza di tipo «A», qualora il richiedente non dimostri di essere gia’ iscritto negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, viene rilasciata con il termine di validita’ di sei mesi. L’interessato, entro il termine, deve dare prova dell’avvenuta iscrizione nei suindicati elenchi, ai fini della conferma della validita’ della licenza per sei anni dal momento del rilascio.
9. Le tasse e le soprattasse previste dalle norme vigenti in materia di concessioni regionali vanno corrisposte annualmente. 10. La tassa annuale non e’ dovuta qualora non si eserciti la pesca nel corso di un intero anno di validita’ della licenza. 11. Il pescatore e’ tenuto ad esibire, unitamente alla licenza, le ricevute in conto corrente postale di versamento della prescritta tassa e soprattassa sulle concessioni regionali. 12. In caso di cambiamento di residenza l’interessato deve darne comunicazione all’amministrazione provinciale, territorialmente competente per la nuova residenza, presentando il certificato di residenza, unitamente ad una fotografia. La variazione di residenza deve essere apportata a cura dell’amministrazione provinciale sulla licenza di pesca e comunicata all’amministrazione che ha rilasciato la licenza stessa. 13. L’amministrazione provinciale di nuova residenza provvedera’ a riportare gli estremi del pescatore nel registro di cui al successivo articolo 10 ed a registrare sul medesimo le eventuali sanzioni subite. 14. Il presidente della giunta provinciale dispone, con atto motivato, sentita la commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque interne, la reiezione delle domande di rilascio della licenza di pesca, per la durata di un anno, nei confronti di pescatori che abbiano riportato sanzioni amministrative per tre volte, in violazione alle norme in materia di pesca.
Art. 10.
Registri dei pescatori.
1. Presso le amministrazioni provinciali sono tenuti appositi registri dei titolari di licenza di pesca, distinti per i tipi di licenza. 2. Nei suddetti registri devono essere trascritti gli estremi del verbale di contestazione della violazione delle norme in materia di pesca. 3. Delle violazioni deve essere fatta apposita annotazione sulla licenza di pesca a cura dell’amministrazione provinciale di residenza del trasgressore.
4. Qualora il pescatore interessato non presentasse entro il termine indicato dall’amministrazione provinciale la licenza di pesca per le relative annotazioni, la licenza stessa puo’ essere revocata. Della revoca e’ fatta menzione nel registro di pesca e data comunicazione all’interessato ed agli organi di vigilanza in materia di pesca. 5. Il presidente della giunta provinciale, entro quindici giorni dall’avvenuta annotazione sui registri di cui al presente articolo della terza infrazione punibile con sanzione amministrativa commessa dallo stesso pescatore, dispone, con proprio atto motivato, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca sulle acque interne, la sospensione della licenza di pesca rilasciata al trasgressore per un anno ed ordina il ritiro del documento. A tal fine il presidente della giunta provinciale invita il trasgressore, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a consegnare entro quindici giorni la licenza di pesca all’amministrazione provinciale.
6. In caso di inadempienza puo’ essere revocata la licenza di pesca. 7. Della revoca effettuata ai sensi del comma precedente e’ fatta menzione nel relativo registro di pesca e data comunicazione all’interessato ed agli organi di vigilanza in materia di pesca. 8. Non puo’ essere rilasciata nuova licenza di pesca prima del decorso di un anno dal momento della restituzione della licenza di pesca revocata. 9. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l’uso di corrente elettrica e con sostanze atte a stordire il pesce, oltre alle sanzioni amministrative e al risarcimento del danno, verra’ disposto dal presidente della giunta provinciale competente per territorio il ritiro immediato della licenza di pesca e la preclusione dall’esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni.
Art. 11.
Strumenti e mezzi di pesca.
1. L’esercizio della pesca e’ consentito esclusivamente con gli attrezzi indicati nell’apposito elenco che il Consiglio regionale, approva con propria deliberazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su parere della commissione consultiva regionale di cui al precedente articolo 4.
2. L’elenco deve contenere la descrizione sommaria degli attrezzi con la relativa denominazione, l’indicazione del periodo ed, eventualmente, della localita’ in cui possono essere adoperati, le eventuali modalita’ d’uso, precisando, per le reti consentite, anche la misura minima delle maglie e le lunghezze e le altezze massime autorizzate. 3. La maglia delle reti si misura a rete bagnata dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi. 4. Nell’elenco puo’ essere indicato anche il numero massimo dei singoli attrezzi consentiti per ciascun pescatore nonche’ l’obbligo relativo alla bollatura degli attrezzi stessi; detta bollatura avverra’ secondo le modalita’ e le competenze fissate da ciascuna provincia. 5. La lunghezza e l’altezza massima autorizzata di ciascuna rete non possono essere oltrepassate neppure con l’unione di piu’ reti o parti di esse.
6. Il presidente della provincia dispone, quando se ne ravveda la necessita’, opportune indagini per accertare la rispondenza degli attrezzi alle esigenze della pesca tenendo in ogni caso conto della necessita’ di garantire la riproduzione e la conservazione delle specie ittiche. 7. E’ vietata la pesca subacquea, la pesca con le mani e la pesca a strappo.
8. E’ vietato l’uso a scopo sportivo della bilancia di dimensioni superiori a mt. 1,50 per lato.
9. Gli attuali possessori di tali attrezzi non conformi alle misure previste nel precedente comma, dovranno iscriversi in un elenco speciale ad esaurimento tenuto dall’amministrazione provinciale competente per territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. L’uso del guadino e’ consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per la raccolta del pesce catturato a coloro che esercitano la pesca con la canna, con la bilancia e con la tirlindana. 11. L’uso di esche naturali ed artificiali puo’ essere vietato o limitato, con provvedimento del presidente della giunta provinciale sentita preventivamente la competente commissione consultiva. 12. Nelle acque principali ed in quelle secondarie di categoria “A” e’ vietato utilizzare la larva di mosca carnaria, o bigattino ed esche similari. 13. E’ fatto divieto di abbandonare esche, o pesce, o rifiuti, a terra lungo i corsi e gli specchi d’acqua e nelle loro adiacenze. 14. La pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue o composti chimici adescanti, o in altre forme, son vietate durante tutto l’anno.
Art. 12.
Periodo di divieto limiti alle dimensioni di pesce pescato.
1. Nelle acque pubbliche della Regione e nelle acque private collegate con quelle pubbliche e’ vietata la pesca delle specie sotto elencate aventi lunghezza inferiore a quella indicata e per periodi di tempo a fianco riportati (7):
——————————————————————
Specie Misura Periodo di divieto
minima cm
—————————————————————— Storione (Arcipenser sturio) 60
Trota Fario (di fiume)(Salmo 20 dalle 19,00 della prima
trutta trutta) domenica di ottobre alle
ore 6,00 dell’ultima domenica di febbraio
Trota iridea (Salmo gairdneri) 20 dalle 19,00 della prima
domenica di ottobre alle ore 6,00 dell’ultima domenica di febbraio
Trota pescata in lago 25 dalle 19,00 della prima
domenica di ottobre alle ore 6,00 dell’ultima domenica di febbraio
Salmerino (Salvelinus 20 dalle 19,00 della prima
fontinalis) domenica di ottobre alle
ore 6,00 dell’ultima domenica di febbraio
Temolo (Thymallus thymallus) 20 dal 1° febbraio al 31
marzo
Coregone (Coregonus sp) 30 dal 15 dicembre al 30
gennaio
Luccio (Esox lucius) 30 dal 15 febbraio al 30
marzo
Tinca (Tinca tinca) 20 dal 15 maggio al 30
giugno
Carpa (Ciprius carpio) 25 dal 15 maggio al 30
giugno
Carpe erbivore 25
Anguilla (Anguilla anguilla) 25
Cefali e altre specie di 15
Mugilliti (Mugil spp.)
Pesce persico (Perca 18 dal 15 aprile al 30
fluviatilis) maggio
Persico trota (Black bass) 20
(Micropterus salmoides)
Spigola (Dicentrarchus 25
labrax)
Pesce Re (Odontesthes 20 dal 1° aprile al 15 maggio
bonariensis)
Barbo (Barbus Barbus plebejus) 18 dal 15 maggio al 30
giugno ———————————————————————- ———————————————————————- 2. Le lunghezze minime totali dei pesci si misurano dall’apice del muso all’estremita’ della pinna caudale.
3. Gli esemplari degli animali acquatici di dimensioni inferiori a quelle sopraindicate, eventualmente catturati, devono essere rimessi in acqua con cura, slamati, provvedendo, se del caso, al taglio della lenza. 4. Per le specie marine oggetto di pesca catturate in acque interne valgono le misure stabilite dalle disposizioni in materia di pesca marittima. 5. Durante i periodi di divieto e’ altresi’ proibito il commercio delle uova salvo quanto disposto dal successivo articolo 13. 6. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale di cui al precedente articolo 4, possono essere modificati od integrati le misure minime e i periodi di divieto ogni qualvolta cio’ sia necessario alla tutela delle specie acquatiche e dell’ambiente.
Art. 13.
Pesca in epoca di divieto.
1. La pesca a scopo di fecondazione artificiale e’ autorizzata, per la durata non superiore alla stagione riproduttiva delle specie ittiche interessate dietro domanda di regolare permesso, dal Presidente della Giunta regionale e su parere tecnico dello stabilimento ittiogenico cui e’ demandato il compito di verifica tecnica delle operazioni. La verifica tecnica delle operazioni puo’ essere svolta anche dalle amministrazioni provinciali, nei rispettivi territori.
2. Nella domanda di permesso devono essere indicati: a) l’impianto in cui verranno poste in incubazione le uova fecondate e le relative caratteristiche e potenzialita’; b) la specie ittica oggetto della fecondazione artificiale; c) il corso e lo specchio d’acqua ove si intende esercitare la pesca e gli attrezzi usati per la cattura dei riproduttori; d) i nominativi delle persone addette all’operazione di fecondazione artificiale.
3. Le persone di cui al punto d) del precedente secondo comma devono essere iscritte in un apposito elenco tenuto presso l’amministrazione provinciale previa prova teorica e pratica di capacita’ da espletare alla presenza di una apposita commissione tecnica composta da un rappresentante dell’amministrazione provinciale stessa e da un rappresentante dello stabilimento ittiogenico.
4. Il Presdente della Giunta regioneale detta le prescrizioni che devono essere osservate perche’ l’esercizio della facolta’ concessa non sia rivolto ad altro fine.
5. La mancata osservanza delle disposizioni prescritte comporta sia la decadenza dell’autorizzazione che il procedimento di recupero, amministrativo o contenzioso, di quanto preventivamente realizzato dalla pesca illegittima.
6. Il permesso di cui al presente articolo non e’ obbligatorio negli impianti di acquacoltura e di bacini di pesca sportiva il cui collegamento con le acque pubbliche, ai fini della pesca, e’ impedito da grigliati o altri manufatti.
7. Le amministrazioni provinciali emaneranno disposizioni per il controllo del pesce immesso al commercio e pescato in epoca di divieto. 8. Nei periodi di divieto di pesca, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi della qualita’ e della provenienza sopra indicata non possono formare oggetto di commercio, di trasporto o di smercio nei pubblici esercizi salvo quanto disposto dai commi successivi del presente articolo.
9. Nei periodi di divieto, per il commercio e il trasporto dei prodotti della pesca derivanti da acque private non collegate alle pubbliche ai fini del passaggio della fauna ittica, e’ necessaria una certificazione indicante la provenienza dei prodotti stessi rilasciata alla ditta esercente le acque private.
10. I divieti di commercio, trasporto e smercio nei pubblici esercizi, non si applicano ai pesci che siano stati oggetto di fecondazione artificiale purche’ accompagnati dal certificato di provenienza dell’incubatoio al quale sono state conferite le uova fecondate.
Art. 14.
Norme generali per l’esercizio della pesca.
1. La pesca sportiva e’ vietata nelle ore notturne e precisamente da un’ora dopo il tramonto del sole ad un’ora prima dell’alba. 2. Nei corpi idrici adiacenti al mare e dove, comunque, e’ prevalente la presenza di specie ittiche marine, la pesca sportiva e’ consentita senza limitazioni di orano.
3. La Regione pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano tali condizioni.
4. La pesca dei salmonidi e’ limitata a non piu’ di sei esemplari a giornata per pescatore sportivo.
5. La pesca dei lucci e’ limitata a non piu’ di cinque esemplari a giornata per pescatore sportivo.
6. La pesca dei barbi, dei cavedani, delle carpe e delle tinche e’ limitata a non piu’ di dieci esemplari per ciascuna specie a giornata per pescatore sportivo.
7. Per le altre specie il quantitativo giornaliero pescato non puo’ superare cinque chilogrammi per ciascun pescatore sportivo. 8. Nessuna limitazione di cattura e’ posta per i pescatori professionisti, in ordine all’orario e alle quantita’. 9. Nelle acque pubbliche, il posto di pesca spetta al primo occupante per tutto il tempo in cui questi esercita la pesca. 10. Salvo motivi di pubblica sicurezza, di pubblico interesse o di tutela di produzioni agricole e dell’acquacoltura, e’ sempre consentito l’accesso agli argini per l’esercizio della pesca, seguendo i sentieri e passi esistenti o camminando quando necessario lungo i margini dei terreni coltivati, comunque mai attraversando campi in attualita’ di coltura. 11. I pescatori in esercizio di pesca con la canna debbono stare ad una distanza di rispetto di almeno dieci metri l’uno dall’altro. 12. La distanza tra due apparecchi di pesca collocati in un corso o bacino d’acqua non deve essere inferiore al doppio della lunghezza del piu’ grande di essi. La stessa distanza si applica in caso di bilance. 13. E’ vietato l’esercizio della pesca sportiva effettuato con natanti trainati da motori.
14. L’uso del motore e’ consentito esclusivamente per recarsi sul posto di pesca ad eccezione che per gli agenti di vigilanza nell’esercizio delle loro funzioni.
15. E’ vietata la pesca con la dinamite o con altre materie esplodenti e con l’uso della corrente elettrica come mezzo diretto ed indiretto di uccisione o di stordimento dei pesci.
16. E’ vietato altresi’ gettare ed immettere nelle acque sostanze atte ad intorbidire le acque stesse ed a stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
17. Sono inoltre vietati la raccolta ed il commercio degli animali cosi’ storditi ed uccisi.
18. E’ vietata, altresi’, la detenzione nelle vicinanze di acque pubbliche e delle acque private comunicanti con quelle pubbliche e sulle relative rive, delle sostanze di cui al precedente sedicesimo comma. 19. La pesca con l’ausilio di energia elettrica e’ consentita esclusivamente all’interno di impianti di acquacoltura, o per scopi scientifici ai sensi del precedente articolo 8. 20. E’ vietato collocare reti o apparecchi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque interne occupando piu’ di meta’ dello specchio acqueo esistente al momento della pesca. La misura dello specchio acqueo va presa a riva ad angolo retto. 21. I corsi d’acqua di larghezza inferiore a metri due dovranno essere lasciati liberi per un tratto di larghezza non inferiore ad un metro. 22. Tale divieto non si applica ai bacini in cui si pratica l’allevamento del pesce.
23. E’ vietato esercitare la pesca prosciugando i corsi ed i bacini di acqua, o divergendoli, ovvero occupandoli con opere stabili di qualsiasi natura, oppure sommovendo il fondo delle acque, salvo che cio’ sia proprio di un tipo di pesca esercitato con attrezzo consentito a norma del precedente articolo 11. L’esercizio della pesca e’ altresi’ vietato durante la cosiddetta «asciutta» completa o’ incompleta, anche se essa e’ dovuta al prosciugamento di bacini o corso d’acqua legalmente effettuato. 24. E’ vietato adoperare o comunque collocare reti od altri attrezzi da pesca, escluse la canna e la lenza a mano, ad una distanza inferiore a quaranta metri, a monte e a valle, da scale di monta per i pesci, da griglie o simili, dalle macchine idrauliche, dagli sbocchi dei corsi d’acqua, dalle cascate e da qualsiasi altro tipo di manufatto. 25. Durante il periodo di esercizio venatorio gli attrezzi da pesca sommersi devono essere posati ad una distanza di sicurezza di almeno centocinquanta metri dagli appostamenti fissi di caccia.
TITOLO III GESTIONE E TUTELA DELLE ACQUE – NOVELLAME – RIPOPOLAMENTI ITTICI
Art. 15.
Gestione e tutela delle acque.
1. L’amministrazione provinciale ogni triennio, avvalendosi anche del personale tecnico dello stabilimento ittiogenico, effettua accertamenti sulle localita’ di frega dei pesci. Sulla base di detti accertamenti, il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne determina le localita’ di frega dei pesci, dandone comunicazione all’ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni all’estrazione o rimozione di ghiaia ed indicando le precauzioni necessarie a salvaguardia della fauna ittica. 2. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne, puo’ vietare o limitare la pesca in bacini o corsi d’acqua che siano stati destinati a sperimentazioni ittiche. 3. Il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne:
a) puo’ vietare l’esercizio della pesca per determinati periodi di tempo, per determinate localita’ e per determinate specie, ai fini della tutela e dell’incremento del patrimonio ittico; b) puo’ istituire e zone di pesca controllata o sperimentale. Su tali zone, che non potranno superare il 25 per cento delle acque pubbliche presenti nel territorio provinciale, puo’ essere autorizzato l’esercizio della pesca in deroga alle norme vigenti; c) puo’ stabilire restrizioni di luogo e di tempo a tutela della pescosita’;
d) puo’, previ accertamenti tecnici effettuati con la collaborazione dello stabilimento ittiogenico, ridurre la distanza stabilita al ventiquattresimo comma del precedente articolo 14 in considerazione delle speciali contingenze dei luoghi, purche’ il manufatto non determini un effettivo ostacolo alla risalita del pesce. 4. La Regione, di fronte ad accertate esigenze tecniche di interesse generale, connessa con la tutela del patrimonio ittico vivente nelle acque interne del Lazio, provvede a vietare la pesca di una o piu’ specie ittiche, ovvero a disporre, con riferimento alla pesca delle specie stesse, limitazioni di tempo, di luoghi, di quantita’, di misura, in ordine all’uso di determinati attrezzi da pesca, all’uso di esche, di pasturazioni, ovvero a prescrivere modifiche alle caratteristiche degli attrezzi stessi. Qualora l’equilibrio biologico risulti invece turbato dal popolamento eccessivo di una o piu’ specie ittiche, la Regione provvede ad emanare norme volte alla limitazione della presenza di dette specie. 5. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono assunti sentite le province territorialmente interessate, o su proposta di queste. 6. I divieti stabiliti ai sensi del presente articolo debbono essere chiaramente indicati con apposita segnaletica, da installarsi nei luoghi idonei e visibili a cura dell’amministrazione provinciale interessata.
Art. 16.
Pesca del pesce novello.
1. La Regione Lazio, a tutela della montata naturale delle specie euraline dal mare, dove possibile e per garantire la razionale raccolta del novellame per ripopolamento delle acque interne e per allevamento, favorisce, di intesa con il Ministero della marina mercantile, ai sensi del decreto ministeriale 10 dicembre 1981, la istituzione di zone di rispetto esterne alle foci dei fiumi o canali in genere.
2. Promuove con le regioni le cui coste confinano con quelle laziali intese per uniformare la tutela del novellame e 1e norme che ne regolano la cattura.
3. Si considera novello il pesce avente lunghezza inferiore a cm 7, estesa a cm 12 per Mugil spp. e Sparus aurata e al disotto della misura di cui all’articolo 12 per i ragani di anguilla. 4. La pesca del pesce novello e’ consentita esclusivamente allo stato vivo. Il pesce novello pescato deve essere destinato ai ripopolamenti delle acque interne ed agli allevamenti.
5. Presso le amministrazioni provinciali interessate e’ istituito un apposito registro nel quale, dietro richiesta degli interessati, sono iscritti coloro che intendono esercitare la pesca del pesce novello allo stato vivo.
6. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati: a) la denominazione della ditta che richiede l’iscrizione; b) le attrezzature di cui la ditta stessa dispone per la cattura, la conservazione ed il trasporto del pesce allo stato vivo. 7. L’iscrizione al registro di cui al precedente sesto comma e’ disposta con decreto del presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne, previo accertamento congiunto dell’amministrazione provinciale competente e dello stabilimento ittiogenico che l’interessato sia in possesso delle attrezzature idonee per tale tipo di pesca, per il mantenimento o il trasporto allo stato vivo del pesce pescato. Alla ditta richiedente e’ rilasciata l’attestazione dell’avvenuta iscrizione. 8. La pesca del pesce novello e’ subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del presidente della giunta provinciale competente per territorio a coloro che sono iscritti nel registro previsto dalla presente legge.
9. Nella domanda di rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente ottavo comma, indirizzata al presidente della giunta provinciale, debbono essere indicati gli estremi della iscrizione nel registro previsto nel quinto comma del presente articolo, il corso o specchio d’acqua in cui si intende effettuare la pesca, il tipo di attrezzatura e le modalita’ della pesca, le specie di pesce novello che si intendono catturare, le localita’ di deposito, i nominativi dei soggetti incaricati dell’esercizio della pesca.
10. I soggetti incaricati dell’esercizio della pesca debbono essere in possesso della licenza di tipo «A».
11. Ogni variazione in ordine ai soggetti indicati nel precedente decimo comma deve essere tempestivamente comunicata al presidente della giunta provinciale.
12. Nell’autorizzazione devono essere precisati: a) il periodo di validita’ (non superiore a mesi sei); b) i nominativi delle persone incaricate dell’esercizio della pesca del pesce novello;
c) i luoghi di pesca e di deposito; d) i tipi di attrezzi da usarsi per la pesca; e) le modalita’ di trasporto e i dati relativi agli automezzi adibiti al trasporto stesso;
f) le registrazioni obbligatorie relative al pesce pescato, all’utilizzazione ed al trasporto dello stesso. 13. Per le esigenze del ripopolamento delle acque interne regionali sono altresi’ previsti condizioni ed oneri conformemente alle disposizioni emanate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne.
14. E’ istituito presso l’ufficio pesca della Regione Lazio un archivio per la raccolta delle autorizzazioni all’esercizio della pesca del novellame annualmente rilasciate dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio.
Art. 17.
Commercio e trasporto del novellame raccolto in natura.
1. Di ciascuna compravendita di novellame dovra’ essere redatto in duplice copia, su moduli forniti dall’amministrazione provinciale, un verbale composto di due parti, di cui una compilata a cura del titolare della prescritta autorizzazione provinciale e l’altra a cura dell’acquirente, concernenti la prima l’atto di vendita e la seconda l’atto di utilizzo del novellame da parte dell’acquirente stesso. La prima parte dovra’ essere inviata dal titolare dell’autorizzazione, entro dieci giorni dall’operazione di vendita, all’amministrazione provinciale, la seconda parte dovra’ essere inviata dall’acquirente alla stessa amministrazione provinciale entro trenta giorni dell’acquisto. In caso di utilizzazione diretta del novellame da parte del titolare dell’autorizzazione per propri impianti di piscicoltura, il verbale nelle sue due parti, verra’ redatto ed inviato all’amministrazione provinciale a cura del titolare stesso. 2. Il novellame, durante il trasporto, deve essere accompagnato da una bolletta da cui risulti la provenienza, la qualita’, il quantitativo e la destinazione. Il trasporto deve essere effettuato con recipienti muniti di impianto di erogazione di ossigeno o aria.
Art. 18.
Deroghe all’esercizio della pesca.
1. Il personale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dello stabilimento ittiogenico di Roma, dell’istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana, dell’amministrazione regionale e delle amministrazioni provinciali addetto ai servizi di pesca, non e’ soggetto ai divieti previsti dalla presente legge durante l’esercizio delle proprie funzioni purche’ munito di documento di riconoscimento dell’amministrazione di appartenenza.
2. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consultiva per la pesca nelle acque interne, puo’ consentire deroghe alle norme vigenti in materia di disciplina della pesca per l’esercizio di operazioni scientifiche o esperimenti di pesca, su conforme parere della giunta provinciale competente per territorio. 3. L’esercizio della pesca nei periodi di divieti stabiliti nel precedente articolo 12 puo’ essere autorizzato per scopi di studio o di piscicoltura solo agli istituti specializzati in materia.
Art. 19.
Ripopolamenti ittici.
1. Nell’ambito dei programmi annuali e pluriennali di intervento nel settore, entro il mese di maggio di ciascun anno le amministrazioni provinciali, tenuto conto delle proposte e dei suggerimenti della commissione consultiva provinciale per la pesca in acque interne propongono all’assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca i programmi di ripopolamento ittico per l’anno successivo. Sulla base delle proposte provinciali l’assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca, predispone, sentita la commissione consultiva regionale, il programma regionale di ripopolamento ittico che la Giunta regionale approva con propria deliberazione, previo parere della competente commissione consiliare permanente nelle more della istituzione della commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne.
2. Le associazioni e le organizzazioni dei pescatori possono effettuare opere di ripopolamento nell’ambito del programma approvato previa autorizzazione del presidente delle giunta provinciale competente. 3. Di ciascuna semina e’ data tempestiva comunicazione all’assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca. 4. Alle operazioni di ripopolamento deve presenziare personale tecnico incaricato dell’amministrazione provinciale competente per territorio. 5. L’immissione di una nuova specie ittica o di altro animale acquatico nelle acque pubbliche e nelle acque private comunicanti con le pubbliche ai fini del passaggio del pesce deve essere espressamente autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale e su parere tecnico dello stabilimento ittiogenico. 6. Le eventuali autorizzazioni saranno corredate di indicazioni relative ai periodi di pesca e misure minime consentite. 7. Le province possono istituire zone di ripopolamento ittico in cui sara’ fatto divieto di qualsiasi attivita’ di pesca per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre. Tali zone, delimitate a mezzo tabellazione posta a cura della provincia, devono essere in numero ed estensione sufficienti a garantire l’incremento dell’indice di pescosita’.
Art. 20.
Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d’acqua.
1. I progetti delle opere di interesse pubblico o privato che prevedano l’occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti, devono prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita del pesce, ove sia necessario per il mantenimento dell’equilibrio biologico delle specie ittiche presenti.
Art. 21.
Concessione di derivazioni di acque pubbliche. Norme e tutela della fauna ittica.
1. Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche debbono essere munite di doppie griglie fisse aventi, tra barra e barra, una luce di mm 20, allo scopo di impedire il passaggio di pesce. 2. Fanno eccezione le griglie poste nei punti di presa delle derivazioni dell’ENEL e dei consorzi di irrigazione e bonifica. 3. Gli Organi che nel quadro delle competenze regionali rilasciano le concessioni di derivazioni d’acqua provvedono, ad integrazione delle prescrizioni di cui al precedente primo comma, ad emanare norme disciplinari a tutela della fauna ittica, compreso l’eventuale onere dell’immissione annuale di specie ittiche a spese del concessionario. 4. Copia delle concessioni e dei disciplinari viene trasmessa dagli uffici competenti alle province.
5. Il presidente della provincia territorialmente competente, accertata la mancata osservanza da parte del concessionario delle norme per la tutela della fauna ittica, richiede agli uffici che hanno rilasciato la concessione, la revoca della stessa e l’immediata sospensione della derivazione.
TITOLO IV ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DI BONIFICA
Art. 22.
Generalita’.
1. L’esercizio delle funzioni amministrative concernenti la pesca nelle acque di bonifica e’ delegato alle province.
2. Nel rispetto delle norme del presente titolo l’esercizio della pesca nelle acque di bonifica e’ consentito ai pescatori in possesso di licenza di tipo «B» ed e’ gratuito.
Art. 23.
Elenchi delle acque di bonifica non aperte alla pesca.
1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione, o comunque di bonifica, d’intesa con l’ente locale delegato, definiscono gli elenchi delle acque dei canali e bacini ricadenti nelle rispettive giurisdizioni idrauliche, dove l’esercizio della pesca puo’ arrecare danno agli impianti e pertanto contrasta con la destinazione primaria delle strutture di bonifica. 2. L’esercizio della pesca nelle acque di bonifica ricadenti negli elenchi di cui al precedente comma e’ vietato. In tali acque puo’ essere catturato il materiale ittico esistente, d’intesa con gli enti di bonifica competenti, per scopi di ripopolamento od ittiogenici, nell’ambito dei programmi di ripopolamento ittico di cui al precedente articolo 19.
Art. 24.
Acque di bonifica riservate alla pesca professionale.
1. Nei comuni territorialmente interessati alle acque di bonifica, a favore dei pescatori di professione iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, puo’ essere riservata parte delle acque non comprese negli elenchi di cui agli articoli 23, secondo comma e 26, sesto comma, della presente legge tenuto conto delle caratteristiche di portata e di pescosita’ naturale.
Art. 25.
Gestione della pesca.
1. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le province ed i consorzi di bonifica territorialmente interessati, classifica le acque di bonifica ricadenti nel territorio del Lazio ai sensi del precedente articolo 7. 2. Per la gestione dei bacini di pesca di cui al precedente comma, le province territorialmente interessate coordinano le proprie attivita’ nell’ambito della programmazione regionale.
Art. 26.
Attrezzi consentiti e loro uso.
1. Nelle acque di bonifica non comprese negli elenchi di cui al precedente articolo 23 la pesca e’ consentita solamente con l’uso dei seguenti attrezzi e secondo le modalita’ di impiego sotto specificate: 1) da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di dieci metri, armate ciascuna con non piu’ di tre ami; 2) una bilancia con lato massimo della rete di mi 1,50, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 10. 2. L’uso di detti attrezzi e’ consentito solamente da riva e con i piedi all’asciutto.
3. E’ proibito l’uso della bilancia «guadando» o «ranzando», ovvero appendendola ad una fune tesa attraverso il corso d’acqua. Ne e’ altresi’ proibito l’uso quando la massima larghezza dello specchio d’acqua e’ inferiore ai tre metri.
4. Nei soli corpi idrici adiacenti al mare, e dove comunque e’ prevalente la presenza di specie ittiche marine, e’ consentito l’uso del bilancione secondo le norme di cui al precedente articolo 11. In tali acque e’ ammesso che il lato della rete prossimo alla riva cada da questa ad una distanza inferiore ai mt 5.
5. La pesca da natante e’ sempre vietata. 6. La Regione pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano le condizioni di cui al precedente quarto comma.
Art. 27.
Orari e divieti particolari di pesca.
1. Nei corpi idrici adiacenti, al mare e dove, comunque, e’ prevalente la presenza di specie ittiche marine, la pesca sportiva e’ consentita senza limitazione di orario.
2. La Regione pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano tali condizioni.
3. Il presidente della giunta provinciale, in riferimento a motivate esigenze dell’ente di bonifica di cui al precedente articolo 23 ed al regime idraulico che viene attuato nei canali e bacini, puo’ disporre il divieto temporaneo della pesca. Puo’ altresi’ disporre il divieto di pesca con bilancia.
Art. 28.
Accesso ai canali.
1. Le sommita’ originali ed i relativi accessi dove e’ consentito il passaggio, possono essere percorsi dai pescatori solo a piedi, o con biciclette, o con ciclomotori con 50 cc. 2. E’ fatta eccezione quando sugli argini, e loro accessi, esistono strade rotabili.
3. E’ interdetto ai pescatori l’accesso a tutti gli impianti di sollevamento, botti, sifoni, manufatti di sbarramento e di derivazioni ad uso irriguo ed aree loro pertinenti.
4. Sono vietati atti che possano comunque arrecare danno agli argini, ai manufatti di bonifica, e particolarmente al cotico erboso. E’ altresi’ vietato provocare in qualsiasi modo modificazioni del livello delle acque. 5. In corrispondenza degli accessi principali ai canali di bonifica e nei luoghi ritenuti piu’ opportuni, devono essere apposte, a cura delle amministrazioni provinciali competenti, tabelle riportanti la scritta «Regione Lazio – Pesca in acque di bonifica a norma della legge regionale (estremi della presente legge) – articoli 22 e seguenti». 6. Anche in corrispondenza degli accessi alle acque di bonifica ove e’ vietata la pesca ai sensi del precedente articolo 23 e degli impianti di cui al terzo comma del presente articolo, devono essere apposte tabelle recanti la scritta: «Regione Lazio – Divieto permanente di pesca – articolo 28 della legge regionale (estremi della presente legge)».
Art. 29. Variazioni del regime idraulico e salvaguardia del patrimonio ittico. Ripopolamenti ittici.
1. Gli enti di bonifica, per assicurare le preminenti funzioni dello scolo e dell’espansione delle acque, provvederanno alle necessarie variazioni del regime idraulico, nonche’ a tutte le operazioni connesse all’esercizio ed alla manutenzione delle opere avendo cura, quando possibile, e d’intesa con la provincia territorialmente competente, di salvaguardare il patrimonio ittico senza peraltro assumersi nessuna responsabilita’ nella qualita’ e nella quantita’ delle acque, salvo gli adempimenti previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e della normativa regionale in materia.
2. Il pesce dei canali che vengono posti in asciutta verra’ convogliato in canali idonei alla stabulazione, ove siano individuabili. 3. La provincia provvede a proprio carico alle operazioni di recupero del pesce d’intesa con l’ente di bonifica. 4. La Regione e le province, nell’ambito dei programmi regionali di ripopolamento delle acque interne, promuovono, d’intesa con gli enti di bonifica territorialmente competenti, il ripopolamento ittico e, dove possibile, il diserbo biologico dei canali di bonifica mediante immissioni di idonee specie di fauna acquatica.
TITOLO V GARE DI PESCA SPORTIVA, LAGHETTI SPORTIVI E PISCICOLTURE ALL’INTERNO DI PROPRIETA’ PRIVATA
Art. 30. Manifestazione e gare di pesca sportiva. 1. La giunta provinciale, sentita la commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque interne determina, entro il 31 gennaio di ogni anno, i tratti dei corsi o dei bacini di acqua pubblica non soggetti a diritti esclusivi di pesca, nei quali possono svolgersi manifestazioni e gare di pesca sportiva, indicando gli obblighi cui debbono ottemperare gli organizzatori ed i partecipanti alle gare. 2. Le associazioni che intendono organizzare manifestazioni e gare di pesca sportiva sui tratti determinati con le modalita’ di cui al precedente comma devono presentare al presidente della giunta provinciale apposita domanda almeno trenta giorni prima della data della gara o manifestazione. 3. Il presidente della giunta provinciale rilascia l’autorizzazione indicando gli obblighi ai quali gli organizzatori debbono sottostare ed il tempo di chiusura alla libera pesca che comunque non puo’ essere superiore a giorni tre. L’autorizzazione deve altresi’ indicare il giorno, i campi di gara, il numero massimo dei pescatori ammissibili ed eventuali obblighi ittiogenici cui sono tenuti gli organizzatori. 4. I campi di gara dovranno essere palinati a cura degli organizzatori. 5. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi durante le gare nonche’ della pulizia dei campi di gara e delle loro immediate adiacenze.
6. E’ vietata comunque, la reimmissione nel corso d’acqua del pesce pescato durante la gara.
7. Le amministrazioni provinciali, su istanza delle associazioni dei pescatori sportivi e d’intesa con il competente ente di bonifica, possono indicare canali o tratti di essi, quali campi di gare permanenti. In tali acque e’ esclusa la pesca con l’uso della bilancia e lo svolgimento delle gare avviene secondo le norme di cui ai precedenti commi del presente articolo. Viene inoltre disposta l’apposizione di tabelle, a norma del precedente articolo 28, recandi la scritta “Regione Lazio – Acque di bonifica – campo di gara permanente – Pesca consentita a norma della legge regionale (estremi della presente legge) – articolo 30”.
Art. 31.
Esercizio della pesca nei laghetti sportivi e nelle piscicolture.
1. La pesca esercitata nei laghetti sportivi e nelle piscicolture, esistenti all’interno di aree di proprieta’ privata e le cui acque sono comunicanti con corpi idrici pubblici, iscritti in apposito elenco tenuto presso l’amministrazione provinciale competente per territorio, non e soggetto alle norme previste dalla presente legge, fatta eccezione per le disposizioni seguenti:
a) il posto di pesca spetta al primo occupante per tutto il tempo in cui questi esercita la pesca;
b) e’ vietato l’esercizio della pesca sportiva con natanti trainati da motore, l’uso del motore e’ consentito esclusivamente per recarsi sul posto di pesca;
c) e’ vietato l’uso e la detenzione della dinamite o di altre materie esplodenti e l’uso della corrente elettrica come mezzo diretto ed indiretto di uccisione o di stordimento dei pesci, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14;
d) e’ vietato gettare ed immettere nelle acque sostanze atte ad intorbidare le acque stesse e a stordire o uccidere i pesci e gli altri animali acquatici;
e) e’ vietato il commercio degli animali cosi storditi ed uccisi; f) il pesce che il titolare dell’esercizio della pesca a pagamento offre alla cattura, non deve essere di misura inferiore a quella minima ammessa dal precedente articolo 12.
2. Per l’iscrizione di cui al precedente comma, il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne, puo’ imporre prescrizioni dirette ad impedire la possibilita’ del passaggio del pesce tra le acque pubbliche e quelle dei laghetti e delle piscicolture.
3. Nei laghetti le cui acque non sono comunicanti direttamente con le acque pubbliche l’esercizio della pesca non e’ soggetto alle norme previste dalla presente legge, fatta eccezione per le disposizioni di cui al precedente primo comma.
Art. 32.
Commercio e trasporto dei prodotti ittici.
1. Per il trasporto ed il commercio dei prodotti della pesca derivanti dalle acque di cui al precedente articolo 31, nei periodi di divieto di cui al precedente articolo 11 e’ necessaria una certificazione indicante la provenienza dei prodotti stessi, rilasciata dalla ditta titolare delle acque in questione.
TITOLO VI CONCESSIONI A SCOPO DI PISCICOLTURA
Art. 33.
Generalita’.
1. Le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura possono essere rilasciate a soggetti privati in tratti di corsi o piccoli bacini di acque interne secondarie prive o povere di animali acquatici di importanza economica esclusivamente quando hanno per oggetto l’esecuzione di impianti di acquacoltura o di impianti di incubatoi ittiogenici e delle opere connesse per il ripopolamento delle acque e nel limite massimo del 10 per cento delle acque secondarie pubbliche di ogni provincia. La concessione e’ soggetta alla tassa di rilascio prevista dalle norme regionali in materia di tasse sulle concessioni regionali.
2. Per le acque principali le concessioni possono essere rilasciate nel limite massimo del 5 per cento delle acque pubbliche principali di ogni provincia, con priorita’ alle cooperative. 3. Non e’ sufficiente per ottenere la concessione lo scopo di provvedere ai soli lavori di immissione dei pesci. 4. Le concessioni consentono l’esclusivita’ della pesca, possono avere la durata massima di anni cinque e possono essere rinnovate. Possono essere revocate in ogni tempo per ragioni di prevalente interesse pubblico. 5. Le domande per la concessione di cui ai precedenti commi sono presentate all’ufficio pesca della Regione Lazio e all’amministrazione provinciale territorialmente competente. 6. Nella domanda di cui al precedente quinto comma devono essere indicati:
a) la zona dell’acqua pubblica, debitamente delimitata, sulla quale si chiede la concessione;
b) i motivi per i quali si richiede la concessione; c) la durata, che non potra’, comunque essere superiore a cinque anni; d) il programma tecnico-finanziario delle opere ittiogeniche e di acquacoltura;
e) la dichiarazione di impegnarsi a prestare cauzione a garanzia degli obblighi assunti.
7. La domanda deve essere corredata:
1) dei tipi e delle illustrazioni grafiche; 2) di ogni documento idoneo a motivare la concessione richiesta, nonche’ a dimostrare la possibilita’ di conseguire gli scopi; 3) di tanti estratti della domanda quanti sono i comuni interessati, ai fini della pubblicazione ad opponendum di cui al successivo articolo 34. 8. Qualora piu’ domande abbiano per oggetto la medesima concessione e’ preferita quella che offre maggiori garanzie per una migliore e piu’ sollecita attuazione delle opere di piscicoltura, avuto riguardo ai mezzi finanziari ed alla organizzazione tecnica dell’impresa. 9. Gli esercenti bacini artificiali, alimentati da acque pubbliche, sono preferiti nella concessione delle acque stesse a scopo di piscicoltura.
10. Il Consiglio regionale potra’ ulteriormente regolamentare la materia delle concessioni di piscicoltura.
Art. 34.
Norme generali per la concessione.
1. Il presidente della giunta provinciale dispone la pubblicazione della domanda mediante affissione dell’estratto della stessa, fornito dal richiedente ed a spese del medesimo, all’albo pretorio dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi.
2. Entro questo termine chiunque abbia interesse puo’ proporre opposizione al presidente della giunta provinciale. 3. Sulle eventuali opposizioni presentate decide il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva per la pesca nelle acque interne, entro sessanta giorni.
4. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione di cui al precedente primo comma, od alla decisione sulle opposizioni, l’amministrazione provinciale competente provvede all’istruttoria relativa avvalendosi della collaborazione del settore decentrato agricoltura, foreste, caccia e pesca e dello stabilimento ittiogenico. 5. Nel caso in cui la concessione comporti derivazioni di acque o la costruzione di eventuali opere interessanti gli alvei e le sponde, la concessione medesima potra’ essere rilasciata previa acquisizione dei relativi provvedimenti autorizzativi emessi dagli organi competenti.
Art. 35.
Disciplinare di concessione.
1. Compiuta l’istruttoria di cui al precedente articolo 34, l’amministrazione provinciale provvede a redigere la proposta di disciplinare di concessione sulla quale debbono obbligatoriamente essere riportati:
a) cognome, nome o ragione sociale del richiedente la concessione; b) codice fiscale o partita IVA dello stesso; c) il comune o i comuni dove si trova la zona di acqua cui la concessione richiesta si riferisce e ogni altra notizia necessaria per precisare la localita’ ed i confini;
d) lo scopo, la decorrenza e la durata della concessione ed il termine per eseguire le opere ittiogeniche;
e) l’ammontare del canone e della cauzione, le modalita’ e le scadenze dei pagamenti;
f) le condizioni alle quali la concessione viene subordinata con riferimento alla piscicoltura, all’esercizio della pesca e alla pulizia delle acque, agli interessi di terzi e ad altri interessi pubblici; g) la regolamentazione relativa all’ammissione alla pesca con la sola lenza nelle acque costituenti la riserva, fatta eccezione per i tratti adibiti agli allevamenti ittici a mezzo di speciali manufatti; h) il numero dei segnali, con l’indicazione della localita’, da apporre, a spese del concessionario, lungo i limiti delle acque pubbliche, oggetto della concessione;
i) la devoluzione della cauzione in caso di decadenza o di revoca della concessione;
l) il carattere obbligatorio delle disposizioni previste nel presente titolo VI.
2. Alla proposta di disciplinare debbono essere allegati i tipi e le illustrazioni grafiche con le indicazioni di cui alla precedente lettera c).
Art. 36.
Provvedimento di concessione.
1. Entro il termine massimo di centoventi giorni dal ricevimento della domanda di concessione, l’amministrazione provinciale trasmette la propria proposta all’assessorato regionale all’agricoltura, foreste, caccia e pesca che provvede alle eventuali verifiche occorrenti, e se del caso, all’acquisizione del parere di cui al terzo comma dell’articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, delibera la concessione ed il relativo disciplinare. 3. La concessione viene rilasciata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 37.
Condizioni e limiti della concessione.
1. Il canone della concessione rilasciata fissato con il provvedimento della Giunta regionale deve essere pagato anticipatamente ogni anno a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Giunta regionale. 2. Il concessionario deve prestare cauzione in numerario o in titoli di rendita pubblica, ovvero fornire fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Il relativo importo deve, di regola, corrispondere a due annualita’ del canone.
3. Ogni concessione si intende sempre rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi ed alle seguenti condizioni: a) la concessione e’ limitata alla zona acquea, alla durata ed all’uso determinati nel relativo provvedimento;
b) il suo esercizio e’ soggetto alle norme per la disciplina della pesca, alle disposizioni sulle acque pubbliche e ad ogni altra disposizione eventualmente imposta dalle competenti autorita’ nell’interesse pubblico; c) l’esecuzione delle opere interessanti gli alvei e le sponde e gli interventi sugli stessi che possono modificare il flusso delle acque, sono subordinati al parere favorevole del settore opere e lavori pubblici competente per territorio;
d) la concessione cessa di pieno diritto alla scadenza del termine stabilito nel relativo provvedimento senza necessita’ di disdetta; la richiesta di rinnovo deve essere presentata sei mesi prima della scadenza stabilita;
e) la concessione non e’ cedibile ne’ rinunciabile senza il preventivo consenso scritto dall’autorita’ concedente; f) quando il regime di un corso, o di un bacino di acqua pubblica, sia modificato per cause naturali o per esecuzione di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, il concessionario non ha diritto ad alcuna indennita’ salvo la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuzione o soppressione della utilizzazione dell’acqua; g) in caso di rinuncia consentita, di revoca o di decadenza il concessionario e’ tenuto al pagamento del canone annuo in misura proporzionale per dodicesimi, ai mesi e/o frazioni di mesi di fruizione.
Art. 38.
Decadenza della concessione.
1. Il concessionario decade dalla concessione: a) per mancato uso per un intero anno o per cattivo uso in relazione ai fini della concessione;
b) per mancato pagamento del canone, anche per una sola annualita’; c) per inosservanza delle disposizioni legislative o regolamentari in vigore;
d) per inosservanza delle norme del disciplinare. 2. La decadenza e’ pronunciata dal Presidente della Giunta regionale, sentita l’amministrazione provinciale competente per territorio, previa diffida di due mesi all’interessato.
3. Il relativo provvedimento e’ notificato al concessionario decaduto.
Art. 39.
Cessazione delle concessioni di acquacoltura.
1. Le concessioni di acquacoltura in acque pubbliche previste dall’articolo 11 del testo unico dell’8 ottobre 1931, n. 1604, modificato con regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1193, cessano alla scadenza.
Art. 40.
Diritti esclusivi di pesca.
1. L’esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche del Lazio e’ libero, salvo il caso in cui su dette acque esistano vincoli per altri fini ovvero diritti esclusivi di pesca.
2. Le amministrazioni provinciali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti.
3. A tal fine, tutti i soggetti, pubblici o privati, che ne siano titolari, sono obbligati a darne comunicazione alla provincia competente entro e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge producendo la documentazione probatoria. L’omessa comunicazione e documentazione del diritto esclusivo vantato equivale a definitiva rinuncia del diritto medesimo. 4. L’espropriazione degli esistenti diritti esclusivi di pesca puo’ essere disposta dalla Giunta regionale su richiesta dell’amministrazione provinciale territorialmente competente, con l’osservanza delle norme nazionali vigenti in materia.
5. I titolari dei diritti esclusivi di pesca sono tenuti a presentare all’amministrazione provinciale competente per territorio entro il mese di agosto di ogni anno il programma della pesca, della vigilanza e dei ripopolamenti da attuare nell’anno successivo. 6. Entro il 31 ottobre successivo l’amministrazione provinciale comunica al titolare la propria decisione in ordine al programma proposto. In caso di mancata comunicazione della decisione, il programma si intende approvato.
7. L’amministrazione provinciale provvede per gli opportuni controlli sull’attuazione delle attivita’ di ripopolamento e di pesca. 8. Il titolare del diritto esclusivo di pesca ha l’obbligo di apporre cartelli indicatori ben visibili nella zona di pesca riservata. 9. L’esercizio della pesca nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca e’ disciplinato dalle norme di cui al titolo II della presente legge.
Art. 41.
Diritti esclusivi di pesca delle province.
1. Le province possono aprire al libero esercizio della pesca, secondo le norme della presente legge, le acque oggetto di diritti esclusivi trasferiti al demanio provinciale a norma dell’articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
TITOLO VII VIGILANZA E SANZIONI
Art. 42.
Agenti di vigilanza.
1. La vigilanza sull’esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche e in quelle private e sul commercio dei prodotti ittici viene esercitata dal Corpo forestale dello Stato, dagli agenti giurati delle amministrazioni provinciali, da dipendenti regionali espressamente incaricati dal Presidente della Giunta regionale, nonche’ dalle guardie giurate di cui ai successivi commi.
2. I comuni, le associazioni e chiunque ne abbia interesse possono nominare, e mantenere a proprie spese, guardie giurate per concorrere alla vigilanza in materia di pesca sia sulle acque pubbliche che su quelle private.
3. Le guardie giurate addette a concorrere alla vigilanza in materia di pesca devono conseguire un giudizio di idoneita’, rilasciato da un’apposita commissione istituita presso ciascuna amministrazione provinciale.
4. La commissione, nominata con decreto del presidente della giunta provinciale, e’ composta:
1) dal presidente dell’amministrazione provinciale o da assessore provinciale competente che la presiede;
2) da un funzionario dell’Assessorato regionale all’agricoltura, foreste, caccia e pesca;
3) da un funzionario dell’amministrazione provinciale, ufficio pesca; 4) dal dirigente dello stabilimento ittiogenico di Roma o suo delegato.
5. Al fine della qualificazione degli agenti addetti alla sorveglianza sulla pesca la Regione promuove e finanzia corsi di aggiornamento e formazione professionale presso le amministrazioni provinciali.
Art. 43.
Sanzioni amministrative.
1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti e salvo quanto previsto dall’articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le sanzioni di cui all’allegata tabella. 2. L’ammontare della somma dovuta per la violazione viene determinata secondo la gravita’ dell’illecito, l’entita’ del danno arrecato all’ittiofauna e all’ambiente, l’eta’ del trasgressore, nonche’ l’eventuale recidiva, secondo il disposto della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30. 3. Nei casi previsti dagli articoli 9 e 10, l’amministrazione provinciale competente in relazione alla residenza del trasgressore, dispone la sospensione e la revoca della licenza di pesca con le modalita’ di cui agli stessi articoli.
4. Le reti e gli attrezzi non consentiti e non bollati sono soggetti a sequestro cautelativo e custodia presso le amministrazioni provinciali e resi al pagamento delle sanzioni previste dalla presente legge. 5. Sono altresi’ sequesrati i prodotti della pesca oggetto della violazione. Se fra le cose sequestrate si trovano prodotti della pesca vivi o morti, gli agenti consegnano detti prodotti all’amministrazione provinciale che provvede a seminare, in localita’ adatte, i prodotti ancora vivi e a vendere i prodotti morti. In quest’ultimo caso il prezzo ricavato sara’ a disposizione della persona a cui e’contestata l’infrazione ove si accerti, successivamente, che l’illecito non sussiste; se al contrario sussiste, l’importo relativo deve essere trattenuto dalla provincia stessa. Le somme in tal modo introitate, saranno impiegate a scopi di protezione e ripopolamento della fauna ittica. 6. Quando i prodotti della pesca siano sequestati vivi e indenni sul luogo in cui sono stati prelevati, devono essere rimessi in acqua con cura, slamati, provvedendo, se del caso, al taglio della lenza. 7. Chiunque rifiuti di esibire la licenza di pesca o oppone resistenza ad agenti in servizio di vigilanza e’ soggetto, oltreche’ alla sanzione prevista nella tabella allegata al presente articolo, al ritiro della stessa per un periodo di anni uno. In caso di reiterazione dell’infrazione, il periodo di ritiro della licenza e’ elevato ad anni cinque. 8. Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca, non e’ soggetto ad alcuna sanzione purche’ provveda all’esibizione della stessa alla provincia competente entro dieci giorni dalla data della richiesta di esibizione.
9. Per le violazioni di disposizioni della presente legge, fatta esclusione dell’infrazione di cui al punto 16 dell’allegata tabella, il trasgressore e gli eventuali responsabili in solido sono ammessi, entro sessanta giorni dalla consegna o dalla notificazione del processo verbale di accertamento, al pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, di una somma pari ad un terzo dell’ammontare massimo della sanzione prevista.
TABELLA ALLEGATA AL’ART. 43 __________________________________________________________________ 1. Pesca senza licenza o con licenza scaduta (art. 8) sanz. ammin. da lire 40.000 a lire 240.000;
2. Mancata esibizione della licenza di pesca (art. 10) sanz. ammin. da lire 200.000 a lire 1.200.000;
3. Pesca con attrezzi non consentiti (art. 11, primo comma). Pesca con un numero di attrezzi superiore, con attrezzi non bollati ove previsto (art. 11, quarto comma) sanz. ammin. da lire 200.000 a lire 1.200.000; 4. Pesca subacquea, con le mani e pesca a strappo (art. 11, settimo comma) sanz. ammin. da lire 80.000 a lire 500.000; 5. Pesca con l’uso del guadino (art. 11, decimo comma) sanz. ammin. da lire 200.000 a lire 1.200.000;
6. Pasturazione, uso di larva di mosca carnaria o bigattino o di esche similari (art. 11, dodicesimo e quattordicesimo comma) sanz. ammin. da lire 250.000 a lire 1.500.000;
7. Uso di esche naturali ed artificiali ove vietato (art. 11, undicesimo comma) sanz. ammin. da lire 250.000 a lire 1.500.000; 8. Pesca in epoca di divieto. Pesca di esemplari di lunghezza inferiore a quella prevista (art. 12, primo comma); sanz. ammin. da lire 250.000 a lire 1.500.000;
9. Commercio delle uova in epoca di divieto (art. 12, quinto comma) sanz. ammin. da lire 40.000 a lire 240.000; 10. Commercio e trasporto dei prodotti della pesca nei periodi di divieto (art. 13, nono comma) sanz. ammin. da lire 200.000 a lire 1.200.000; 11. Inosservanza delle norme che vietano la pesca nelle ore notturne e che stabiliscono limitazioni di cattura per tutti i salmonidi, per le specie di luccio e pr i ciprinidi contemplati nel sesto comma dell’art. 14 sanzioni amministrative da L. 150.000 a L. 900.000 12. Accesso agli argini attraverso campi in attualita’ di coltura (art. 14, decimo comma) sanz. ammin. da lire 20.000 a lire 120.000; 13. Collocare apparecchi da pesca a distanze inferiori al doppio della lunghezza del piu’ grande (art. 14, dodicesimo comma) sanz. ammin. da lire 20.000 a lire 120.000;
14. Esercizio della pesca sportiva effettuato con natanti trainanti da motore (art. 14, tredicesimo comma) sanz. ammin. da lire 80.000 a lire 500.000;
15. Pesca con dinamite o altre materie esplodenti e con l’uso di corrente elettrica (art. 14, quindicesimo comma) sanz. ammin. da lire 1.000.000 a lire 5.000.000;
16. Gettare od immettere nelle acque sostanze atte ad intorbidare le acque ed a stordire o uccidere i pesci (art. 14, sedicesimo comma) sanz. ammin. da lire 1.000.000 a lire 5.000.000; 17. Raccolta e commercio dei pesci storditi od uccisi con i metodi sopra richiamati (art. 14, diciassettesimo comma) sanz. ammin. da lire 80.000 a lire 500.000;
18. Detenzione nelle vicinanze delle rive di sostanze venefiche (art. 14, diciottesimo comma) sanz. ammin. da lire 80.000 a lire 500.000; 19. Collocare reti o altri apparecchi di pesca che occupano piu’ della meta’ dello specchio acqueo (art. 14, ventesimo comma) sanz. ammin. da lire 100.000 a lire 600.000;
20. Esercitare la pesca prosciugando i corsi e i bacini d’acqua, o divergendoli, occupandoli con opere fisse di qualsiasi natura, sommuovendo il fondo. Pesca in epoca di asciutta (art. 14, ventitreesimo comma) sanz. ammin. da lire 100.000 a lire 600.000;
21. Collocare reti od altri attrezzi a distanze inferiori a mt 40 da scale di monta ecc. (art. 14, ventiquattresimo comma) sanz. ammin. da lire 80.000 a lire 500.000;
22. Estrazione o rimozione di ghiaia e sabbia (art. 15, primo comma) sanz. ammin. da lire 1.000.000 a lire 5.000.000; 23. Inosservanza alle disposizioni del Presidente della Giunta regionale e dei presidenti delle giunte provinciali (art. 15, secondo comma e successivi) sanz. ammin. da lire 100.000 a lire 600.000; 24. Pesca commercio e trasporto di pesce novello senza autorizzazione (art. 16 e art. 17) sanz. ammin. da lire 150.000 a lire 900.000; 25. Immissione abusiva di una nuova specie ittica o altro animale acquatico nelle acque regionali (art. 19, quinto comma) sanz. ammin. da lire 1.000.000 a lire 5.000.000;
26. Pesca in acque di proprieta’ privata o soggette a diritti esclusivi di pesca o concesse a scopo di piscicoltura senza il permesso del proprietario, possessore o concessionario sanz. ammin. da lire 100.000 a lire 600.000;
27. Violazione di ogni altra disposizione della presente legge non sanzionata dalla presente tabella sanz. ammin. da lire 20.000 a lire 120.000.
__________________________________________________________________
Art. 44.
Modifiche della tariffa delle tasse sulle concessioni ed utilizzazione dei proventi regionali.
1. Il n. 18 della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, e’ sostituito dal seguente: —————————————————————————— D.P.R.
Numero 1961/121 DESCRIZIONE DEGLI ATTI Tassa Tassa
d’ordine D.P.R. di rilascio annuale
1972/641
——————————————————————————
18 54 Licenza per la pesca nelle
acque interne rilasciata ai sensi della legge regionale che detta norme per la tutela del patrimonio ittico e disciplina l’esercizio della pesca nelle acque interne: Tipo “A”: licenza per la pesca professionale………………..15.000 15.000 Tipo “B”: licenza per la pesca
sportiva o dilettantistica…….22.000 22.000
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 art. 1, lettera p). NOTA: Le licenze hanno la validita’ di anni sei dalla data di rilascio. I titolari, oltre al pagamento della tassa devono corrispondere contestualmente le seguenti soprattasse: a) per la licenza di tipo “A” ……..8.000 b) per la licenza di tipo “B” …….11.000 Il versamento della tassa e della soprattassa deve essere effettuato per ogni anno di validita’ della licenza successivo a quello del rilascio. Qualora durante un intero anno di validita’ della licenza non si eserciti la pesca, il tributo (tassa e soprattassa) non e’ dovuto.
————————————————————————— 2. Il n. 19 della tariffe allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, e’ soppresso. 3. Le entrate derivanti dal gettito delle tasse e soprattasse sulle concessioni regionali per licenze di pesca, da canoni per concessioni di piscicoltura e le somme riscosse ai sensi dell’articolo 43 sono utilizzate prioritariamente dalla Regione per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge.
4. La Regione trattiene al massimo il 50 per cento di dette entrate per attuare interventi di protezione dell’ ambiente, per il finanziamento dell’attivita’ di studio, ricerca e sperimentazione svolta istituzionalmente tramite lo stabilimento ittiogenico e l’istituto zooprofilattico od altri soggetti, per attuare interventi a favore dei pescatori professionali e di sviluppo dell’acquacoltura nonche’ per gli oneri di carattere generale derivanti dall’applicazione della presente legge. La Regione riserva una quota delle entrate ad essa spettanti in favore di iniziative promozionali da parte delle organizzazioni professionali dei pescatori e delle associazioni o federazioni dei pescatori dilettanti o sportivi, effettivamente presenti ed operanti nella Regione, sulla base di programmi presentati dalle stesse ed approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessorato regionale all’agricoltura, previo parere della Commissione consultiva regionale di cui all’articolo 4.
5. La Regione Lazio suddivide, tra le amministrazioni provinciali, la restante quota delle entrate di cui al precedente terzo comma, tenendo conto della superficie degli specchi d’acqua, del numero della lunghezza dei corsi d’acqua, del numero dei pescatori di ogni provincia e dei costi dei ripopolamenti e della vigilanza.
6. Le amministrazioni provinciali utilizzano i contributi erogati dalla Regione per far fronte alle spese derivanti dalle funzioni delegate, per attuare i programmi di ripopolamento, per un’adeguata vigilanza ai fini di una piu’ efficace tutela dell’ittiofauna , una piu’ diffusa informazione ed educazione dei pescatori.
7. Le amministrazioni provinciali sono tenute a fornire ogni anno all’assessorato regionale all’agricoltura, foreste, caccia e pesca, una relazione sullo svolgimento delle funzioni delegate corredate di rendiconto economico-finanziario ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.
Art. 45.
Associazioni piscatorie.
1. Possono richiedere il riconoscimento agli effetti della presente legge, le associazioni regionali di pescatori dilettanti costituite con atto pubblico che perseguono finalita’ relative alle attivita’ dei pescatori nelle acque interne della Regione Lazio.
2. Non e’ consentita l’iscrizione del pescatore a piu’ di una associazione riconosciuta. Il riconoscimento viene dato con provvedimento della Giunta regionale sentita la commissione consultiva regionale di cui al precedente articolo 4 e su conforme parere della commissione consiliare competente permanente.
3. Le associazioni piscatorie hanno lo scopo di: a) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi; b) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, la consapevolezza delle esigenze di difesa della fauna ittica e dell’ambiente naturale;
c) collaborare con gli enti pubblici interessati alla materia per la realizzazione degli obiettivi di programmazione nel settore.
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE
Art. 46.
Esercizio della delega.
1. Prima di iniziare l’esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, gli enti delegatari determinano, con atto motivato, la ripartizione delle funzioni delegate fra i propri organi. 2. Tale deliberazione dovra’ essere tempestivamente comunicata alla Regione, che ne curera’ la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale. 3. Le amministrazioni provinciali, nell’esercizio delle funzioni ad esse delegate con la presente legge, possono avvalersi dello stabilimento ittiogenico, dell’istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana nonche’ delle strutture dell’amministrazione regionale decentrata. 4. In caso di inerzia degli enti delegatari, la Giunta regionale puo’ invitare gli stessi a provvedere entro congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta stessa. 5. In caso di persistente inerzia o grave violazione delle leggi o delle direttive regionali, la Regione puo’ disporre con atto legislativo la revoca delle funzioni delegate nei confronti della singola amministrazione provinciale ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.
6. Le province, nell’emissione dei loro atti in applicazione della presente legge debbono fare espressa menzione della delega di cui sono destinatarie.
7. La Regione e le province sono tenute a fornire reciprocamente, informazione, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Art. 47.
Licenze anteriori alla legge.
1. Le licenze di pesca rilasciate dalle amministrazioni provinciali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validita’ fino alla scadenza del sesto anno dalla data di rilascio.
Art. 48.
Norme transitorie per gli attrezzi della pesca.
1. Fino a quando non sara’ approvato l’elenco degli attrezzi consentiti previsto al precedente articolo 11, la pesca puo’ essere esercitata mediante gli attrezzi consentiti in base alla normativa preesistente alla presente legge.
2. La disposizione transitoria di cui al precedente comma non si applica alla pesca nelle acque di bonifica, disciplinata dalle norme di cui al titolo IV della presente legge.
Art. 49.
Dichiarazione delle derivazioni d’acqua in godimento al 31 dicembre 1988.
1. Gli uffici competenti a decidere sull’utilizzazione delle acque pubbliche sono tenuti a comunicare alle province territorialmente competenti l’elenco delle utenze di derivazione in essere alla data del 31 dicembre 1988 per consentire di verificare l’osservanza delle norme disciplinari di cui al terzo comma del precedente articolo 21.
Art. 50.
Disposizioni finanziarie.
1. Ogni anno, con le leggi di approvazione del bilancio regionale, vengono stabiliti gli stanziamenti destinati agli enti delegatari per l’esercizio delle funzioni delegate.
2. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale saranno istituiti due appositi capitoli con le seguenti denominazioni: capitolo n. 02108 (nuova istituzione): Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni in materia di pesca; capitolo n. 02109 (nuova istituzione): Proventi delle tasse e soprattasse sulle licenze di pesca e dei canoni di concessione di piscicoltura.
3. Le denominazioni dei capitoli n. 22401 e n. 22701 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale vengono modificate come di seguito:
capitolo n. 22401: «Spese e contributi per la tutela e l’incremento del patrimonio ittico, per la ricerca e per le attivita’ dello stabilimento ittiogenico»;
capitolo n. 22701: «Contributi alle amministrazioni provinciali per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di pesca». 4. I singoli stanziamenti annuali dei capitoli suindicati vengono stabiliti, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, con le leggi di approvazione del bilancio regionale.
Art. 51.
Rinvio alle norme legislative regionali e dello Stato.
1. Gli enti delegatari nell’esercizio delle funzioni delegate debbono attenersi, per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dalle altre leggi regionali riguardanti la materia della pesca e dell’acquacoltura, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti norme dello Stato.